
La Cessione del Quinto rappresenta la forma di finanziamento più diffusa nel nostro Paese e anche quella più garantita dalla prospettiva degli istituti finanziari. La legge prevede la possibilità di rinegoziare o estinguere anticipatamente il contratto. In questi casi le banche e le finanziarie devono restituire la quota parte non maturata delle commissioni accessorie e degli oneri assicurativi pagati anticipatamente all'erogazione ed in un unica soluzione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, ciò non avviene. Gli istituti di credito infatti, agendo nel proprio interesse economico ed in violazione di legge, omettono di rimborsare tali somme ai consumatori, in sede di estinzione anticipata ottenendo quindi un illecito profitto. Per pacifica e costante giurisprudenza nazionale e comunitaria, il consumatore che ha estinto anticipatamente un contratto di credito al consumo (tra cui la Cessione del Quinto, delega di pagamento, ma anche prestito personale) ha diritto al rimborso di oneri assicurativi e commissioni accessorie per la parte di finanziamento non maturata.